Art. 44.
(Attività simulata).

      1. Il direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, può autorizzare i direttori dell'AISE e dell'AISI, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura, sia nel territorio nazionale che all'estero.
      2. L'Ispettorato esamina i consuntivi economici delle attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa, secondo le rispettive competenze. Il consuntivo è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.
      3. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza al Comitato parlamentare per la sicurezza.